Entra in vigore il nuovo regolamento sul Whistleblowing

Entra in vigore il nuovo regolamento sul Whistleblowing

“Per quest’anno non cambiare, stesso posto, stesso mare” recita il ritornello di Piero Focaccia, sottofondo musicale dell’estate italiana da quasi 30 anni.

Se l’appuntamento per molti può essere confermato con le stesse modalità, nel bel mezzo della scorsa estate sono cambiate invece le regole privacy, vicino ma soprattutto lontano dall’ombrellone.

Sono state eliminate le ulteriori zone d’ombra, che in questo caso corrispondono all’assetto normativo che disciplina le segnalazioni e le denunce all'autorità giudiziaria o contabile per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati in materia di whistleblowing.

Ora ci sarà maggiore rischio di scottarsi? Forse. Quel che è certo è che la crema solare GDPR per quanto apparentemente “scomoda” previene e orienta la corretta abbronzatura.

Esistono sempre le eccezioni, che in questo caso sono rappresentate dalle aziende con meno di 250 dipendenti, il cui limite è posticipato dal 15 luglio al 17 dicembre: ma anche di inverno e anche lontano dall’ombrellone esiste il rischio di scottatura.

In cosa consiste il nuovo decreto legislativo sul Whistleblowing

La nuova normativa ha intensificato la tutela dei soggetti che procedono ad una segnalazione di comportamenti che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

L’obiettivo finale è rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità, nonché prevenire la commissione dei reati, attraverso la creazione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri utili ai potenziali whistleblower.

Chi sono i Whistleblower?

Il ventaglio da utilizzare quando parliamo di Whistleblower è molto ampio e comprende:

  • Dipendenti;
  • Collaboratori;
  • Lavoratori subordinati e autonomi;
  • Liberi professionisti;
  • I volontari;
  • I tirocinanti (anche non retribuiti);
  • Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Inoltre occorre considerare che le misure vengono applicate anche ai “facilitatori”. Questo gruppo è composto da persone legate a chi ha segnalato, come:

  • Colleghi;
  • Parenti;
  • Affetti stabili

Come avviene la segnalazione?

Le comunicazioni interne devono garantire la riservatezza del segnalante anche attraverso sistemi di crittografia, unitamente all’obbligo di assegnare la gestione del canale ad una persona o ad un ufficio autonomo dedicato e con personale specificatamente formato.

I dati non utili alla segnalazione devono essere immediatamente cancellati richiamando il rispetto dei principi di finalità e minimizzazione del trattamento.

Il soggetto ricevente opera in qualità di titolare del trattamento, per questo motivo è tenuto a:

  • Fornire specifiche informazioni nel rispetto del principio di trasparenza;
  • Ricevere le segnalazioni individuando preventivamente, e sotto la logica dei principi privacy e security by design, idonee misure tecniche e organizzative volte ad evitare che si verifichino rischi per i diritti e le libertà degli interessati. 
  • Mappare il flusso dei dati, adottando misure di sicurezza specifiche, sia da un punto di vista tecnologico che fisico. 
  • Predisporre un canale di segnalazione in grado di rispettare tanto la riservatezza del segnalante, quanto l’esattezza del processo instaurato

 Le misure di protezione per i Whisteblower

All’interno del proprio sito, ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) ha condiviso lo “Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” e i relativi allegati.

Ovviamente i segnalanti non possono subire alcuna ritorsione in funzione dell’attività segnalata e il decreto come:

  • il licenziamento;
  • La sospensione o misure equivalenti;
  • La retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • Il mutamento di funzioni;
  • Il cambiamento del luogo od orario di lavoro;
  • La riduzione dello stipendio;
  • La sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  • Le note di merito negative o le referenze negative;
  • L’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • La coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  • La discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • La mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine.
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