80
82
CAPO
8
-
Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni
Art.
81

Sospensione delle azioni

  1. L'autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento pendenti presso un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, prende contatto con tale autorità giurisdizionale nell'altro Stato membro per confermare l'esistenza delle azioni.
  2. Qualora azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento siano pendenti presso un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, qualunque autorità giurisdizionale competente successivamente adita può sospendere le azioni.
  3. Se tali azioni sono pendenti in primo grado, qualunque autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

Rimani aggiornato sul mondo GDPR e ricevi l'infografica sull'accountability documentale

Scopri quali sono gli adempimenti documentali obbligatori e consigliati a fronte dell’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Crea il tuo account personale in meno di un minuto e scopri tutte le potenzialità di UTOPIA. Tutto incluso e senza alcuna limitazione, gratuitamente, per 14 giorni.

infographic
Iscrizione effettuata con successo!
Abbiamo inviato una email all'indirizzo che hai scelto con il link per scaricare l'infografica sull'accountability documentale. Assicurati che non sia andata a finire nello SPAM.
Ops! Si è verificato un errore. Ricarica la pagina e riprova...